NORMATIVA E DOCUMENTI
    Accordi Aziendali

    Anticipazioni

    Glossario

    Guida Trasmissione Esposti

    Leggi e Decreti

    Multicomparto

    Nota Informativa

    Regime Fiscale

    Regolamenti Elettorali

    Rendite

    Statuto


CARATTERISTICHE DEL FONDO
    Origini e scopo

    Organi del Fondo

    Componenti Assemblea

    Bilanci di esercizio

    Dati statistici

    Informativa Privacy

  Rendimenti Multicomparto


SCHEMI CONTRIBUTIVI
 
MODULI

QUANDO CESSA L'IMPIEGO

Versione stampabile

In caso di cessazione di rapporto di lavoro è possibile optare per:

Trasferimento ad altro fondo pensione E' possibile effettuare il trasferimento della propria posizione pensionistica ad un'altra forma pensionistica complementare alla quale si acceda in relazione alla nuova attività oppure verso forme previdenziali individuali.
 
Riscatto della posizione Il Fondo consente agli aderenti di riscattare la propria posizione in caso di perdita dei requisiti di partecipazione, prima che siano maturati i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche di legge.
 
Erogazione della prestazione pensionistica Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce anche a fronte di disoccupazione superiore a 4 anni o di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso l’aderente può esercitare la facoltà di prestazione pensionistica che potrà essergli erogata in soluzione unica (capitale) o in forma periodica (rendita) o parte in capitale e parte in rendita.
 
Mantenimento della posizione presso il Fondo Gli accantonamenti continuano così ad essere rivalutati.

In questo caso è prevista una quota annuale associativa di 50 € prelevati in unica soluzione e per un ammontare corrispondente agli anni di permanenza nel fondo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro all’atto della chiusura della posizione per riscatto, prestazione previdenziale, trasferimento.
L’ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione.
Inoltre, cessato il rapporto di lavoro e deciso di mantenere la posizione contributiva presso il fondo pensione, è possibile continuare i versamenti, esclusivamente a proprio carico, con le seguenti modalità operative